Cap 20° ‑ ASSEMBLEE ED ASSOCIAZIONI INTERNE
20.1 I Genitori degli alunni possono avanzare richiesta per riunirsi in assemblee di Istituto e/o di classe.
20.2 L'assemblea di classe è convocata su richiesta di un quinto dei genitori degli alunni della classe. L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta del Presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, oppure, qualora lo richiedano due quinti dei genitori dell'Istituto.
20.3 La convocazione è autorizzata dal Dirigente Scolastico, e i Genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni.
20.4 L'assemblea dei Genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto. All'assemblea di classe e di Istituto possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti, rispettivamente della classe e dell'Istituto.
20.5 Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto,la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordati di volta in volta con il Dirigente Scolastico.
20.6 Secondo quanto previsto dal comma 9 dell’art. 2 del D.P.R. 24/06/1998 N° 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti), vengono disciplinate le riunioni e le assemblee degli Studenti. Gli Studenti hanno diritto a riunirsi in assemblee nei locali della Scuola, nell'ambito di una partecipazione democratica alla vita scolastica, per approfondire i problemi della Scuola o della vita sociale al fine di una maggiore crescita culturale e civile.
20.7 Le assemblee degli Studenti possono essere di classe o di istituto. L'assemblea d’Istituto, ove ne ricorre l'opportunità, può articolarsi in assemblee di classi parallele o di biennio e triennio.
20.8 I Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, annualmente eletti, costituiscono il Comitato Studentesco di Istituto con compiti di discutere preliminarmente problematiche che saranno trattate nell’Assemblea d’Istituto oppure eventuali argomenti insorti contingentalmente.
20.9 Il Comitato studentesco nomina, altresì, il Comitato di vigilanza con compiti di sovrintendere al regolare ed ordinato delle Assemblee d’Istituto e di ogni altra manifestazione che coinvolge la Scuola.
20.10 Le assemblee, sia di istituto sia di classe, possono svolgersi con frequenza di una al mese, tranne che durante gli ultimi venti giorni di lezione di ciascun quadrimestre (o trimestre). L'assemblea di Istituto si svolge per l'intero orario giornaliero di lezione mentre l'assemblea di classe ha la durata massima di due ore di lezione.
20.11 Le assemblee di Istituto e quelle di classe saranno effettuate in giorni diversi, rispettivamente del mese e della settimana, onde consentire il principio della turnazione degli stessi giorni e delle stesse ore di lezione impegnate.
20.12 Non è consentito il recupero delle ore di assemblee non effettuate.
20.13 Il Dirigente Scolastico può concedere, in via eccezionale e/o quando gli eventi lo richiedono, Assemblee straordinarie di Istituto e di Classe.
20.14 E' consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e in funzione della disponibilità dei locali, tenere un'Assemblea d'Istituto fuori dall'orario di lezione con la stessa frequenza massima di una al mese, della durata oraria da concordare con il Dirigente Scolastico.
20.15 Alle assemblee di Istituto tenute durante le ore di lezione può essere consentita la partecipazione, fino a un massimo di quattro Assemblee, di Esperti di problemi sociali, culturali, tecnici e scientifici indicati dagli Studenti per illustrare particolari argomenti inseriti nell'ordine del giorno. La partecipazione alle Assemblee di tali Esperti viene decisa dal Preside che valuta, di volta in volta, l’opportunità del loro coinvolgimento.
20.16 Gli Studenti possono decidere di utilizzare le ore destinate alle Assemblee in attività di ricerca o di lavori di gruppo previa richiesta al Dirigente Scolastico e con indicazione delle attività che si intendono svolgere.
20.17 II Dirigente Scolastico o una o più Persone da lui delegate possono assistere alle Assemblee di Istituto e/o di Classe e portare il loro contributo.
20.18 I Docenti, che non assistono alle Assemblee d’Istituto e/o di Classe non possono abbandonare il servizio ma sono tenuti a rimanere nei pressi del luogo di svolgimento per assicurare il loro intervento in caso di necessità.
20.19 L'assemblea d'Istituto può essere richiesta dalla maggioranza dei componenti il Comitato studentesco o dal 10% degli Studenti di tutto l’Istituto. L'ordine del giorno e la data dell'assemblea devono essere presentati al Preside con congruo anticipo, ordinariamente sette giorni prima, rispetto alla data stabilita. II Dirigente Scolastico, verificata la rispondenza dell'ordine del giorno alle finalità istitutive dell'assemblea, ne autorizza lo svolgimento.
20.20 L'Assemblea d'Istituto è tenuta a dotarsi di un proprio Regolamento per disciplinare il funzionamento delta stessa. Tale Regolamento deve essere inviato in visione al Consiglio d’Istituto, il quale può proporre eventuali modifiche dello stesso. Lo stesso Regolamento può essere modificato, integrato o sostituito da un altro sempre varato da parte dell'Assemblea d'Istituto degli Studenti.
20.21 Lo svolgimento dell'Assemblea d'Istituto in modo ordinato, democratico, rispettoso del regolamento, è assicurato dal Comitato di vigilanza. Se il Comitato di vigilanza non si è costituito, tali funzioni spettano al Presidente dell'Assemblea eletto da questa all’inizio dei lavori. L’Assemblea, all’inizio di ogni adunanza procede alla nomina del suo Presidente.
20.22 Durante l'Assemblea d'Istituto possono dibattersi argomenti previsti nell'ordine del giorno e conformi alle finalità istitutive dell'Assemblea. Oltre al rispetto di ogni principio di democrazia e libertà, rispetto delle Persone e delle norme del vivere civile, è necessario il rispetto delle disposizioni dell'ordinamento penale. Pertanto sono tassativamente escluse, durante le assemblee d'Istituto, le espressioni verbali o le azioni che possono costituire configurazione di reato.
20.23 Il Dirigente Scolastico - in caso gravi e/o eccezionali eventi - ha il potere di intervento e può sciogliere l'Assemblea in qualsiasi momento.
20.24 L'intervento del Dirigente Scolastico è giustificato solo nei casi di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato, civile e democratico svolgimento dell'Assemblea. In assenza del Regolamento, l'intervento del Dirigente Scolastico può esercitarsi qualora, in qualsiasi modo, riscontri il mancato rispetto dei diritti degli Studenti o la violazione dei fini istituzionali dell'Assemblea.
20.25 Durante lo svolgimento dell'assemblea, tuttavia, il Dirigente Scolastico può esercitare il suo diritto di intervento soltanto quando, constatata l'irregolarità o la mancanza di condizioni per un ordinato e democratico svolgimento, gli organi a tal fine preposti (Presidente dell'Assemblea o Comitato di vigilanza) non siano manifestamente in grado di ristabilire le condizioni di normale svolgimento dell'Assemblea
20.26 L'assemblea di classe, similmente a quella d'Istituto, elegge il Presidente d il Segretario il quale è tenuto a redigere verbale scritto dei lavori che consegnerà al Dirigente Scolastico.
20.27 L'Assemblea di classe è richiesta, tramite la compilazione dell’apposito modello disponibile in Segreteria, dai due Rappresentanti di classe annualmente eletti. La richiesta, con l'indicazione della data e dell'ordine del giorno, dopo l’assenso scritto dei Docenti delle ore coinvolte, va preventivamente inoltrata al Dirigente Scolastico che, constatatane la corrispondenza alle norme vigenti del Regolamento, l’autorizza.
20.28 Durante l'Assemblea, sia d'Istituto che di Classe, il Presidente deve nominare in seno agli Studenti un Segretario con le funzioni di verbalizzare quanto dibattuto durante l'Assemblea. In ogni caso entro tre giorni dalla effettuazione dell'Assemblea, deve essere consegnato al Dirigente Scolastico il sommario verbale di quanto ivi dibattuto e riportante le principali determinazioni adottate o le richieste avanzate. Lo stesso verbale deve essere firmato in calce dal Presidente e dal Segretario.
20.29 Il Comitato studentesco può riunirsi, per lavori di coordinamento od altre attività eventualmente affidatigli dall'Assemblea d'Istituto, in un locale scolastico. Tale riunione può avvenire solo al di fuori dell'orario di lezione e deve essere, di volta in volta, autorizzata dal Preside. Questi, tenuto conto delta disponibilità di locali e delle esigenze di funzionamento della Scuola, può concederne l'uso per una durata di tempo determinata oppure negarlo.
indice precedente - successivo |