Cap. 19° ‑ CONSIGLIO DI CLASSE ‑ COLLEGIO DEI DOCENTI‑ COMITATO PERLA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
19.1 II Consiglio di classe è composto dal Dirigente Scolastico, da tutti i docenti (sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato) che prestano servizio nella classe, da due rappresentanti dei genitori (eletti dai genitori degli alunni della classe) e da due rappresentanti degli studenti (eletti dagli studenti della classe).
19.2 Nelle riunioni del Consiglio di classe convocato per le operazioni di scrutinio non possono partecipare i rappresentanti dei Genitori e quelli degli Alunni.
19.3 Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico e presieduto dallo stesso o da docente all'uopo delegato, purché appartenente alla classe. La convocazione, di norma, deve essere disposta con avviso scritto almeno cinque giorni prima dello svolgimento.
19.4 L'avviso di convocazione deve contenere:
a) luogo, giorno, ora della convocazione;
b) ordine del giorno da discutere;
c) durata presumibile della riunione, di norma non superiore a due ore, tranne che per le operazioni di scrutinio.
Gli argomenti all'ordine del giorno vanno discussi con lo stesso ordine numerico in cui sono inseriti nell'avviso di convocazione, salvo mozione d’ordine del Presidente o di un Membro, fatta propria dalla maggioranza del Consiglio . Il Consiglio di classe si tiene in ore non coincidenti con le attività didattiche.
19.5 La convocazione del Consiglio di classe può avvenire, per via straordinaria, su richiesta scritta diretta al Dirigente Scolastico da parte di almeno un terzo dei membri componenti. Il Dirigente Scolastico, o suo delegato, indice la relativa riunione entro cinque giorni dalla richiesta.
19.6 Il Consiglio di classe programma, sovrintende e verifica l'attività educativa e didattica della classe, formula richieste e proposte al Collegio dei docenti ed al Consiglio d'Istituto, cura i rapporti con le Famiglie degli Alunni, salvo specifici diritti di competenza del Capo d'Istituto o del Collegio dei docenti.
19.7 Di ogni riunione del Consiglio di classe deve essere redatto verbale scritto su apposito registro da parte del Docente con funzione di Segretario verbalizzante nominato dal Preside per tutto l’anno scolastico. II Segretario è tenuto a firmare, congiuntamente al Presidente, il verbale di ogni riunione.
19.8 Il Collegio dei docenti è composto dal Dirigente Scolastico e da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'Istituto per quell’anno scolastico.
19.9 Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente Scolastico ed è da questi presieduto. In caso di sua assenza o impedimento, il Collegio dei docenti è presieduto dal docente Vicario o dal docente con maggiore anzianità di servizio. La riunione deve svolgersi in ore non destinate ad attività didattiche
19.10 La convocazione del Collegio dei Docenti è disposta dal Dirigente Scolastico con avviso scritto, notificato almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento.
19.11 L'avviso di convocazione deve contenere:
a) luogo, giorno, ora della convocazione;
b) ordine del giorno con disposizione numericamente ordinata degli argomenti da dibattere;
c) durata presumibile della riunione, non superiore alle quattro ore.
Gli argomenti inseriti nell'ordine del giorno devono essere discussi, di norma, con lo stesso ordine numerico riportato nell'avviso di convocazione ed esauriti nel corso della seduta, salvo aggiornamenti al giorno successivo per il completamento dell'ordine del giorno.
19.12 La convocazione del Collegio dei docenti può avvenire per via straordinaria, su richiesta scritta diretta al Dirigente Scolastico, da parte di almeno un terzo dei Docenti dell'Istituto. Il Dirigente Scolastico, o chi ne fa le veci, deve indire la convocazione del Collegio dei docenti entro il quinto giorno dalla richiesta. Per motivi particolari e/o urgenti la riunione del Collegio può tenersi entro il terzo giorno .
19.13 Il Collegio dei docenti programma l'azione educativa e l'attività didattica dell'Istituto, delibera sull'adozione dei libri di testo, verifica l'efficacia didattica in base agli orientamenti deliberati ed agli obiettivi programmati, fornisce pareri e formula proposte agli Organi Collegiali competenti, provvede a tutti gli altri compiti previsti dall'art. 4 del DPR 416/74.
19.14 Le deliberazioni adottate dal Collegio dei docenti, di norma, vanno espresse con voto palese mediante alzata di mano e sono approvate con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di decisioni, che possono impegnare la coscienza individuale o riguardano nomine o elezioni di membri o decisioni afferenti singole Persone, la votazione sarà segreta.
19.15 Di ogni riunione del Collegio dei docenti dove essere redatto verbale scritto su apposito registro con pagine numerate da parte del Segretario verbalizzante, previsto nella persona del docente Vicario. In sua mancanza redigerà il verbale altro docente nominato dal Presidente del Collegio.
19.16 II verbale è il documento che rendiconta in merito alle deliberazioni assunte dal Collegio e fa fede fino a querela di falso. Allorquando si esprime voto contrario e/o di astensione, deve essere riportata a verbale la relativa motivazione.
19.17 Ciascun membro del Collegio può richiedere esplicitamente che venga integralmente riportato il testo del proprio intervento o qualsiasi propria osservazione limitatamente a quegli argomenti di estrema rilevanza dibattuti o, se abbastanza prolisso, una sua concisa sintesi.
19.18 Il Segretario verbalizzante è tenuto a firmare, congiuntamente al Presidente, la rendicontazione verbale di ogni riunione. Esso , di norma, va pubblicamente letto e ratificato in seno al successivo Collegio dei docenti prima dell'inizio dei rispettivi lavori.
19.19 Qualsiasi docente ha diritto a prendere visione del verbale del Collegio dei docenti, purché in presenza del Dirigente Scolastico o, in caso di sua assenza, del suo Vicario, fatto salvo il diritto di richiederne copia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 della Legge n° 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
19.20 Il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti, i cui membri sono eletti dal Collegio dei docenti, è convocato dal Dirigente Scolastico.
19.21 Esso si riunisce entro dieci giorni dall'eventuale richiesta scritta di valutazione del servizio da parte dei Docenti all'uopo interessati. Si riunisce, altresì, alla fine dell'anno scolastico allorquando è chiamato ad esprimere il parere sul servizio prestato dai Docenti nel periodo di prova per la conferma della nomina in ruolo.
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