Cap. 13°‑ GIORNALE DELLA SCUOLA
13.1 La funzione del giornale è quella di arricchire la preparazione culturale degli studenti. Sarà gestito da una redazione composta da uno o più docenti responsabili (nominati dal Collegio dei docenti, aventi la funzione di coordinatori), dai rappresentanti degli studenti delle varie classi ed, eventualmente, da rappresentanti dei genitori. Nell'Istituto sarà allestito un locale in cui il gruppo di lavoro potrà riunirsi per organizzare il giornale. Saranno forniti il materiale e l'attrezzatura occorrenti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie.
13.2 Il Consiglio di Istituto, su proposta della redazione, stabilirà l'entità dei mezzi finanziari necessari per portare avanti il progetto, (dei fondi possono essere reperiti da eventuali inserzioni pubblicitarie, accettando le offerte degli operatori economici della città, i quali saranno opportunamente sensibilizzati sulla iniziativa dell'Istituto o ricercando Sponsor per eventuali contributi). Le modalità della diffusione del giornale saranno stabilite dalla redazione.
Cap. 14°‑ INFORMAZIONE SULLE ATTIVITA' DELLA SCUOLA, RIVISTE E PUBBLICAZIONI SCOLASTICHE
14.1 Si avrà cura di informare le Scuole Medie della Città sulle attività culturali e sportive promosse dall'Istituto, col fine di stabilire un collegamento con altre realtà scolastiche.
14.2 Un valido mezzo di diffusione di queste informazioni può essere costituito da un’edizione straordinaria del giornale della scuola, il quale potrà ospitare articoli degli studenti delle scuole in cui sarà diffuso.
14.3 Le suddette informazioni potranno essere comunicate con qualsiasi altro mezzo se destinate a più vasta platea (manifesti murali, lettere, quotidiani o periodici, televisione).
14.4 I locali e le attrezzature per la redazione del giornale della scuola possono essere utilizzati dai docenti e studenti per la redazione di riviste ed opuscoli riguardanti la pubblicazione di argomenti scientifici. Tali pubblicazioni saranno catalogate nella Biblioteca dell'Istituto a disposizione per la consultazione.
14.5 I Docenti delle varie discipline possono far pubblicare i migliori lavori o progetti svolti dagli Studenti durante l'anno scolastico. Gli allievi, il cui lavoro sarà pubblicato, a fine anno saranno premiati con una targa di riconoscimento o con altro premio deciso dal Consiglio di Istituto su proposta dei Consigli di classe e del Collegio dei docenti. Della premiazione verrà fatto menzione nella relativa scheda personale degli studenti interessati.
14.6 Il Consiglio di Istituto, su proposta dei docenti proponenti, stabilirà il relativo finanziamento occorrente per le pubblicazioni.
Cap. 15° ‑ TRASPARENZA, ATTIVITA' DIDATTICA E SCOLASTICA
15.1 La programmazione didattica di massima in ciascuna disciplina sarà predisposta per tempo, di norma entro il 15 Ottobre, e potrà essere sottoposta all'attenzione dei Genitori e degli Alunni che ne facciano eventualmente richiesta.
15.2 II percorso didattico sarà verificato nel corso dell’anno in scadenze quadrimestrali (o trimestrali, secondo quanto deliberato dai competenti Organi Collegiali), al fine di apportarvi gli eventuali opportuni correttivi.
15.3 Al termine di ogni Anno scolastico sarà approntata dalla Presidenza una Relazione finale sui risultati complessivi dello scrutinio finale con lo scopo di offrire spunti di riflessione sugli obiettivi conseguiti, sulle metodologie adottate e sui percorsi didattici ed educativi individuati. La stessa Relazione sarà ratificata dal Collegio dei docenti.
15.4 Per il diritto di accesso agli atti amministrativi si applicano le vigenti norme in materia previste dalla legge N° 241 del 07/08/90, del D.P.R. N° 352 del 27/06/92 e tutte le successive modificazioni e integrazioni.
15.5 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a chiunque abbia interesse, personale e diretto, per la tutela di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
15.6 II diritto di accesso, nei limiti e forme consentiti dalla vigente normativa, si esercita sugli atti amministrativi ed i provvedimenti adottati dai Consigli di classe, dal Collegio dei docenti, dal Consiglio di Istituto, dalla Giunta Esecutiva, dal Comitato di valutazione del servizio dei docenti e su eventuali decisioni formali adottate dal Dirigente Scolastico o dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (ex Segretario).
15.7 Il diritto di accesso si esercita tramite richiesta verbale e/o istanza scritta indirizzate al Dirigente Scolastico.
15.8 Ogni procedimento di accesso, sotto la responsabilità del Preside, può essere delegato ad un funzionario e deve concludersi entro TRENTA giorni decorrenti dalla data di richiesta.
15.9 L'esame dei documenti viene effettuato dal richiedente avente titolo, nei modi di legge, alla presenza di personale addetto. Lo stesso può prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione o può richiederne copie, previo pagamento delle spese di riproduzione degli atti, oltre all'istanza prodotta in carta legale, ( in carta libera vanno richiesti la copia o l'estratto degli atti inerenti al proprio rapporto d'impiego) secondo C.M. N° 94 del 17/03/94.
15.10 Il rifiuto o la limitazione dell'accesso richiesto sono ammessi nei casi previsti dal successivo articolo, con motivazione a cura del Preside e riferimento alla normativa vigente e alle circostanze di fatto, mentre il diritto all'accesso è sempre escluso laddove non si riscontri la sussistenza di un interesse personale, diretto e attuale, serio, non emulativo, né riducibile a mera curiosità, ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico nesso, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Il rifiuto e/o il differimento deve sempre avvenire allorquando la richiesta è priva di motivazione.
15.11 Nell'ambito dei criteri fissati dall'art. 8 del DPR del 27/06/92 N° 352, sono sottratti all'accesso:
a) i documenti relativi alla carriera personale dei docenti ed alla loro vita privata o professionale, salvo il diritto di accesso del dipendente ai documenti che lo interessano direttamente (legge 241/1990).
b) i registri personali dei docenti, salvo il diritto di visione e/o di accesso del diretto interessato, a conoscere i voti attribuiti.
c) i compiti in classe svolti dagli alunni, salvo il diritto di visione e/o di accesso all'elaborato del diretto interessato o del docente della rispettiva disciplina.
Cap. 16° ‑ RELAZIONI CON GLI ALUNNI E CON LE LORO FAMIGLIE
16.1 Gli alunni devono essere portati a conoscenza, durante il percorso scolastico, del livello culturale e di assimilazione dei contenuti raggiunti, al fine di stimolare le loro capacità di autocritica e di recupero.
16.2 Le famiglie oltre che interloquire con la scuola, nei termini e nei modi previsti dal calendario scolastico, possono organizzarsi in comitati di lavoro con possibilità di intervenire mediante proposte atte a sostenere le attività didattiche e formative previste dal POF.
16.3 Agli incontri con le famiglie ciascun docente dedicherà un'ora alla settimana nei mesi da Ottobre ad Aprile incluso.
16.4 Salvo esigenze diverse, la scuola organizzerà, in tempi che saranno tempestivamente comunicati agli interessati, due/tre incontri collegiali di tutti i docenti dell'Istituto con le famiglie degli alunni delle singole classi, almeno uno per ciascun quadrimestre (o trimestre), salvo il diritto riservato al Capo d’istituto di convocare le famiglie in caso di situazioni eccezionali e/o impreviste.
Cap. 17° ‑ VOTI ‑ PAGELLE ‑ ALUNNI MAGGIORENNI
17.1 Gli esiti delle verifiche orali ed i voti attribuiti alle prove scritte, pratiche e/o scritto/pratiche, devono essere comunicati tempestivamente agli alunni, al fine di procedere all’autocritica e, se del caso, prendere le dovute contromisure finalizzate al proprio successo scolastico.
17.2 Le pagelle degli alunni saranno portate a conoscenza delle rispettive famiglie e potranno costituire oggetto di discussione in seno agli organismi preposti per i rapporti scuola-famiglia.
17.3 Gli alunni maggiorenni dovranno integralmente rispettare il regolamento interno d'Istituto al pari degli alunni minorenni, poiché la maggiore età non costituisce, di per sé, elemento di disparità di trattamento nei confronti dell'Istituzione scolastica salvo i casi previsti dalle vigenti leggi.
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